A chi affidare il servizio di pulizia della scale condominiali per evitare d'incorrere in sanzioni?
Se l'assemblea di un qualsiasi condominio decide di affidare ad un terzo il servizio di pulizia delle scale, l'impresa affidataria deve possedere determinati requisiti.
E'
bene tenere a mente quest'affermazione poiché molto spesso i condomini e
gli amministratori ignorano che per eseguire delle pulizie o una
disinfestazione (si pensi ad un'invasione di scarafaggi) non ci si può rivolgere "al primo che passa".
Esiste una legge, la n. 82 del 1994, che regolamenta questo genere d'attività.
In particolare, l'art. 1, primo comma, legge n. 82/1994 stabilisce che:
"Le
imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito
denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte
di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge".
Il
successivo secondo comma specifica che un decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emettersi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
avrebbe definito, agli effetti della presente legge: le attività di
pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione; i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa
delle imprese che svolgono le tali attività; la misura del contributo
per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di
versamento; le fasce nelle quali devono essere classificate, nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le
imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA,
ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle
procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.
Sebbene
non sia stato rispettato il termine di novanta giorni, il decreto
ministeriale di riferimento è il n. 274 del 7 luglio 1997 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.188 in data 13 agosto 1997.
Insomma per dirla in breve: le imprese di pulizia devono essere iscritte alla Camera di commercio.
Se non lo sono l'esercizio dell'attività dev'essere considerato abusivo
e di conseguenza l'imprenditore può essere soggetto a sanzioni.
A dire il vero le sanzioni non sono comminate solo all'impresa ma anche al committente tant'è vero che il quarto comma dell'art. 6 l. n. 82/94, recita: "A
chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla
presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso,
con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle
ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui
iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.
Qualora
tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni".
Prima di affidare un incarico, dunque, è doveroso controllare che sia tutto in regola.
In che modo?
È sufficiente farsi consegnare gli estremi dell'iscrizione alla Camera di commercio o, ancor più prudentemente, una visura camerale che attesti l'attualità dell'iscrizione al momento dell'affidamento dell'incarico.